Metal detector e normative

Quando e dove è vietato l'uso del MD?

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1.  
    .
    Avatar

    Advanced Member

    Group
    Moderatore Globale
    Posts
    4,723
    Location
    Roma

    Status
    Offline
    Da più parti mi si chiede un po' di chiarezza sulle normative sull'uso del Metal Detector.
    La domanda principale è: "dobbiamo considerare lecito e consentito l'uso del Metal Detector sempre ed ovunque"?

    In linea di principio dobbiamo rispondere: no, non è consentito SEMPRE ed OVUNQUE.

    La ricerca con il MD, infatti, incontra alcune interferenze legali, che sintetizzerei in questo modo:
    1) divieti di ricerca archeologica non autorizzata;
    2) divieti di detenzione di armi da guerra;
    3) divieti amministrativi o civilistici di scavo;
    4) rinvenimenti di beni di valore.

    Innanzitutto, una premessa metodologica: le leggi ci sono e sono anche logiche e adeguate. La loro applicazione è riservata agli uomini e dunque sono suscettibili di essere applicate bene o male. MA la cattiva applicazione o interpretazione delle leggi non sempre significa che le leggi siano fatte male. Lasciate stare i pareri, le opinioni, commenti, anche i miei: le leggi vanno lette e conosciute.
    Il resto lascia il tempo che trova. Per questo ridurrò i mie commenti al minimo e vi darò i link o i riferimenti alle norme.

    1) divieti di ricerca archeologica non autorizzata;
    In Italia vige il divieto di ricerca archeologica non autorizzata.
    Il principio è sacrosanto, dato che le vestigia del passato sono preziose per la memoria collettiva ed è giusto che appartengano allo Stato.
    Dunque è logico ed è opportuno NON fare ricerche dirette a scoprire beni archeologici.
    Ovunque ci siano zone archeologiche o zone in cui ci siamo emersioni archeologiche non si può fare ricerca con il MD, anche se sulla carta quei terreni non sono archeologici.
    Ed è anche giusto che rinvenimenti casuali debbano essere consegnati.
    Se ne occupa il Decreto legislativo, n° 42 del 22/01/2004, più volte modificato, che troverete qui:
    www.altalex.com/documents/codici-al...e-del-paesaggio

    2) divieti di detenzione di armi da guerra
    Le armi da guerra e le loro parti principali non possono essere detenute.
    Se rinvenute casualmente, vanno consegnate e segnalate.
    In alcune zone la loro presenza rende i terreni pericolosi e posso esserci ancora divieti di accesso o scavo, magari temporanei.
    anche qui, la norma mi pare logica.
    La norma che ancora fa da padrona è la L. 110/1975, anche se è stata più volte modificata, aggiornata e anche se deve essere messa in correlazione con il TULPS.

    3) divieti amministrativi o civilistici di scavo
    Questo è il settore un pochino più fumoso: le autorità locali possono interdire lo scavo in parchi pubblici, vicino linee elettriche, condutture di gas, sacrari, ma anche vicino opere di bonifica, ferrovie, etc, per i motivi più diversi.
    Si va dal rispetto del decoro e del manto erboso, fino ai motivi di sicurezza... va visto caso per caso.
    I divieti civilistici sono invece principalmente il rispetto per la proprietà privata degli altri, ma è ibrido amministrativo/civilistico anche il rispetto per aree demaniali date in concessione.
    Il bene demaniale è di tutti, ma il suo sfruttamento è affidato a soggetti autorizzati.
    Faccio l'esempio delle spiagge: sono di tutti, ma sono assegnate ai gestori degli stabilimenti, per un utilizzo adeguato.
    Ritengo giusto rispettare il loro regolamento anche se ci sembra che contenga norme irragionevoli, anche se ci sembra che il gestore non faccia un uso adeguato della spiaggia e anche se vende le aranciate a prezzi assurdi.

    4) rinvenimenti di beni di valore.
    I miei nonni dicevano "roba trovata, mezza rubata"...
    Senza giungere a ritenerci responsabili, magari anche solo moralmente, di un illecito, va comunque saputo che il codice civile e il codice penale si occupano del rinvenimento di cose altrui e che ci sono delle giuste norme di buona condotta da tenere presenti
    Quello che troviamo, infatti, non è sempre immediatamente "nostro", se c'è ragionevole sospetto che non abbiamo trovato una "res nullius" (una cosa di nessuno) o una "res derelicta" (ovvero gettata via).
    Gli articoli 927 e seguenti del codice civile sono chiaro, a tal proposito:
    927: Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario, e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al sindaco del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento.
    928: Il sindaco rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione nell'albo pretorio del comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta.
    929: Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l'ha trovata.
    Così il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il prezzo, devono pagare le spese occorse.

    930: Il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata.
    Se tale somma o prezzo eccede euro 5,16, il premio per il sovrappiù è solo del ventesimo.
    Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio è fissata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento.


    Prima di dire o pensare che non è giusto, pensate a quando avete smarrito voi un oggetto caro e quanto vi è dispiaciuto.
    Pensate ora quanto vi avrebbe fatto piacere che ve lo restituissero.
    Prima di pensare che non vi fidate a priori delle autorità... considerate che se non rispettassero queste norme farebbero un reato gravissimo e che non vale la pena rischiare per pochi spiccioli.

    Non rispettare queste norme è stato reato fino al 2016 anche per il ritrovatore.
    Nel 2016 è stato depenalizzato, ma sono previste multe e sanzioni civilistiche (risarcimenti) anche importanti per chi viola queste norme.
    Dunque il vostro prudente apprezzamento deve guidarvi nella ricerca.

    A questo punto alcuni di voi potrebbero demoralizzarsi e dire: "ma allora non si può fare niente?"
    No, non è così: se ci pensate anche quando prendiamo la patente di guida rimaniamo un pochino esterrefatti dalle tante norme che regolano la guida.
    Poi però ci rendiamo conto che le norme sono tutte ragionevoli e che sono fatte per tutelare il bene comune.
    Basta conoscerle ed essere corretti, educati, diligenti, coprire le buche, rispettare i diritti degli altri, consegnare oggetti non detenibili e/o di valore recenti.
    Se rispettiamo gli altri, verremo rispettati. In caso diverso... è un problema loro e con un pochino di pazienza e senza panico, tutto si chiarisce.
     
    Top
    .
  2.  
    .
    Avatar

    Advanced Member

    Group
    Moderatore Globale
    Posts
    4,723
    Location
    Roma

    Status
    Offline
    Mi rendo conto di aver dimenticato di considerare un aspetto importante di questa pratica...

    Il sacrosanto rispetto della PROPRIETÀ PRIVATA...
    Mi pareva piuttosto ovvio, ma pare che così non sia...
    L'accesso alla proprietà privata è consentito solo se chi ha diritto di farlo concede l'ingresso o il passaggio o quanto meno, consapevolmente, non si oppone alla nostra permanenza nella sua proprietà.
    Questo non vuol dire affatto che se un terreno o una proprietà non sono recintati o se manchino cartelli di divieto si possa accedere.
    Ho letto addirittura qualcuno che scrive "se manca la recinzione ed entro in una proprietà altrui e mi faccio male, mi devono pure risarcire"...
    Certo... è vero, ma solo se chi ha titolo per escluderti ha permesso il tuo accesso.
    Altrimenti ti denuncia pure.
    E fa bene...
    Simili discorsi, che, se ci pensate, fanno accapponare la pelle... discendono un pochino da ignoranza e un pochino da un atteggiamento egocentrico ed egoista, sempre più diffusi, secondo il quale il diritto degli altri si dovrebbe piegare sempre e comunque alla volontà... ovviamente nostra...
    Dunque sentiamo dire che se un estraneo mi entra in casa o nel giardino lo Stato deve consentirmi addirittura di sparare, ma se lo facciamo noi... per carità! I proprietari devono stendere un tappeto di piume e petali di rose, offrirci un caffè e chiederci scusa della loro stessa presenza...
    Non è così, mi dispiace.
    I diritti sono una medaglia a due facce: sul retro ci sono sempre i diritti degli altri...

    La presenza di recinzioni e di cartelli rende esplicita ed inequivocabile la volontà dei proprietari di escludere gli estranei... ma se non ci sono... non è affatto detto che l'accesso sia consentito.
    Inoltre, vanno distinte nettamente la materia della responsabilità per cose in custodia, che ha un regime speciale, da quelle di chi accede in una proprietà privata.

    La proprietà privata è tutelata sia dalla Costituzione, che dal codice civile e dal... codice penale.
    Il Codice Penale prevede due tipologie di reati ipotizzabili:
    1) quelli che tutelano la proprietà privata intesa come luogo ove si svolge la vita privata del proprietario e dei suoi ospiti e
    2) quelli che tutelano i beni in sè e per sè considerati, come patrimonio e ricchezza personali.
    Per quanto riguarda il primo gruppo di norme, l’art. 614 è quella fondamentale: punisce la "violazione di domicilio" ovvero l'ingresso abusivo e non autorizzato nell’abitazione altrui, in un altro luogo di privata dimora e nelle appartenenze di essi contro la volontà di chi ha il diritto di escluderlo.
    Dunque non si può accedere nella "dimora", ma neanche nel garage, nel giardino, nel parco o nel cortile e nei terreni annessi alla casa, senza il consenso del proprietario o chi per lui possa autorizzarvi o meno.
    Anche se il proprietario non c'è.
    Anche se vive a centinaia di chilometri di distanza e non si affaccia a casa sua da anni, decenni, secoli...
    Esistono anche altre norme simili che tutelano la privacy delle persone sono quelle che sanzionano le "interferenze illecite nella vita privata" (Art. 615bis c.p., norma spesso invocata contro i c.d. "paparazzi"), quelle che sanzionano gli accessi abusivi e l’uso indebito di sistemi informatici/telematici, quelle che attengono all’intercettazione di comunicazioni scritte, telefoniche o informatiche.
    Dunque non sarebbe neanche consentito effettuare sorvoli con droni dotati di telecamera su proprietà altrui e sulla vita degli altri.

    Nel secondo gruppo di norme si trovano invece quei reati che, al pari delle fattispecie delineate nel Codice Civile, turbano il possesso della proprietà privata mediante... violenza.
    Per "violenza" si intende qualsiasi "forza" esercitata nei confronti di persone e cose.
    Anche lo scavo, per prendere una monetina, è una violenza al mio terreno. E la monetina è mia (e dello Stato, se è bene archeologico), non tua, dunque chi la prende senza permesso... ruba.
    Penso all’art. 631 c.p. il reato di "usurpazione", commesso da chi, per appropriarsi di una cosa immobile altrui, ne rimuove o altera i termini di confine.
    All’art. 633 c.p. che prevede il reato di "invasione di terreni o edifici", commesso da chi invade arbitrariamente (quindi abusivamente) terreni o edifici altrui al fine di occuparli o comunque trarne profitto (esempio più recente e noto di applicazione di questo reato è l’occupazione abusiva di alloggi popolari).
    All’art. 634 c.p. che punisce condotte di "turbativa violenta del possesso di cose immobili" ovvero quelle commesse da chi turba con violenza o minacce (alla persona) l’altrui possesso.
    L’art. 635 c.p., che è tra quelli che più ci interessano, punisce le condotte di "danneggiamento" ed è commesso da chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili cose (mobili o immobili) altrui.
    Per non parlare dell'art 624 c.p. che punisce il furto.
    Dunque, se si entra in una proprietà altrui, senza permesso, ci si rimane, si cerca con il MD, si scava, si calpestano le colture, ci si appropria di beni anche nascosti o sotterrati... si possono compiere diversi reati, tutti insieme.
    Anche se il proprietario è distante, se ne infischia della sua proprietà, l'ha abbandonata, etc...
    Eh, già... perchè, bontà nostra... tra i diritti del proprietario c'è anche quello di lasciare andare in malora la sua proprietà, abbandonarla, incendiarla, etc... purchè non metta in pericolo la pubblica incolumità delle persone che... stanno fuori dal perimetro della sua proprietà.
    La mancanza di una recinzione o di un cartello non ci solleva da responsabilità: basta la consapevolezza di non essere in un terreno di nostra proprietà e di essere entrati senza un'autorizzazione proveniente da chi ne abbia titolo.
    Tanto è vero che la legge prevede espressamente il diritto del cacciatore di entrare in fondi agricoli non chiusi, ma solo per inseguire la preda o raccogliere un animale ferito o ucciso. E questo solo perchè la preda non è del proprietario del terreno, ma è dello Stato.
    Il proprietario del terreno può comunque opporsi all'ingresso del cacciatore o del proprietario di un animale fuggito, catturare la bestiola e consegnargliela, e così via.
    Insomma... si tratta di buon senso: le cose degli altri sono cose degli altri... e vanno rispettate.
     
    Top
    .
1 replies since 9/4/2018, 10:37   283 views
  Share  
.