Bossoli spenti e cartucce disattivate

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    Da più parti mi si chiede di chiarire se e come debbano essere detenuti i bossoli o le cartucce disattivate rinvenuti.
    Se volete la soluzione correte a fondo pagina e saltate le premesse, un pochino logorroiche, ma secondo me metodologicamente utili.
    Premetto che la materia non è più dubbia come nel passato, ma nemmeno ancora del tutto chiara e che le cose cambiano e possono cambiare ancora, nel tempo, per diversi motivi.
    Vi faccio un esempio.
    Mio bisnonno era Guardia di Finanza ai tempi di Umberto I.
    Alla sua morte, l'arma d'ordinanza rimase in eredità al fratello minore, arciprete.
    Probabilmente si trattava di un revolver Bodeo.
    Quando ormai lo zio prete era anziano, nel dopoguerra, ci fu un furto, di notte, nel convento che l'ospitava.
    Il vegliardo si alzò dal letto, prese il vecchio ferro e sparò alcuni colpi in aria per spaventarli...
    Furono immediatamente dopo chiamati i Regi Carabinieri che stilarono il loro verbale...
    Resosi conto che l'anziano ecclesiastico aveva un'arma che era stata di ordinanza, il maresciallo lo redarguì bonariamente, gli confiscò il vecchio cimelio e, in cambio, gli regalò un'altra vecchia arma, di sua proprietà, perfettamente regolare e detenibile, all'epoca... in calibro 9 Para...
    Una ventina di anni dopo la morte di quel vecchio prete, ovvero nel 1975, quell'arma fu dichiarata da guerra e fu consegnata di corsa dagli eredi per la distruzione alla competente direzione di artiglieria...
    La Bodeo, come sappiamo, oggi è considerata per quello che è: un ferraccio ex ordinanza detenibile con debita autorizzazione.

    Questo per dire che un'arma, come la Bodeo, è stata non detenibile e poi detenibile e un'altra arma, più o meno contestualmente è stata detenibile e poi non più detenibile, a prescindere dalla caratteristiche tecniche, costruttive, merceologiche, dalla pericolosità, etc...
    Le cose cambiano e non perchè un'arma è o diventa più o meno cattiva di un'altra, ma perchè cambia la legge che ne interpreta le caratteristiche.

    Detto questo, andiamo a vedere cosa dice innanzitutto la LEGGE:
    L. 18/04/1975, n. 110 Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi.
    Art. 1 Armi da guerra, armi tipo guerra e munizioni da guerra (4)
    In vigore dal 19 ottobre 2001
    [1.] Agli effetti delle leggi penali, di quelle di pubblica sicurezza e delle altre disposizioni legislative o regolamentari in materia sono armi da guerra le armi di ogni specie che, per la loro spiccata potenzialità di offesa, sono o possono essere destinate al moderno armamento delle truppe nazionali o estere per l'impiego bellico, nonché le bombe di qualsiasi tipo o parti di esse, gli aggressivi chimici, biologici, radioattivi, i congegni bellici micidiali di qualunque natura, le bottiglie o gli involucri esplosivi o incendiari. (3)
    [2.] Fatto salvo quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 2, sono armi tipo guerra quelle che, pur non rientrando tra le armi da guerra, possono utilizzare lo stesso munizionamento delle armi da guerra o sono predisposte al funzionamento automatico per l'esecuzione del tiro a raffica o presentano caratteristiche balistiche o di impiego comuni con le armi da guerra.
    [3.] Sono munizioni da guerra le cartucce e i relativi bossoli, i proiettili o parti di essi destinati al caricamento delle armi da guerra.

    Art. 2 comma 4:
    Le munizioni a palla destinate alle armi da sparo comuni non possono comunque essere costituite con pallottole a nucleo perforante, traccianti, incendiarie, a carica esplosiva, ad espansione, autopropellenti, né possono essere tali da emettere sostanze stupefacenti, tossiche o corrosive, o capsule sferiche marcatrici, diverse da quelle consentite a norma del terzo comma ed eccettuate le cartucce che lanciano sostanze e strumenti narcotizzanti destinate a fini scientifici e di zoofilia per le quali venga rilasciata apposita licenza del questore.

    Per molti anni questa legge è stata interpretata severamente e anche i singoli bossoli spenti, inerti, innocui e anche se non più ricaricabili sono stati considerati non detenibili, con tutto ciò che la cosa comportava.

    La GIURISPRUDENZA è stata ondivaga: all'inizio talvolta assolveva, più spesso condannava.... poi piano piano si iniziò ad invertire la rotta e le assoluzioni cominciarono a prevalere...
    Però, detto tra noi... subire un processo lento, incerto e costoso, è comunque brutto, per le persone oneste, anche se si viene assolti.

    Alcune sentenze appaiono dettate da logiche misteriose: sembrano voler dire che la munizione da guerra è tale per le caratteristiche della "PALLA", però la natura militare e la non detenibilità, per legge, si estende anche al bossolo..? Se io dico che il 9 para è intrinsecamente militare, anche il bossolo, infatti, non è detenibile...
    Cass. pen. Sez. I, 15-10-2009, n. 42872 Il proiettile munito di incamiciatura o "blindato" ha effetto perforante e rientra pertanto tra le munizioni da guerra.
    Cass. pen. Sez. I, 09-12-1999, n. 14617 Il criterio adottato dal legislatore per stabilire se determinate cartucce siano da considerarsi munizioni da guerra o da arma comune da sparo è quello indicato dal complesso delle disposizioni dell'art. 1, terzo comma, L. 18 aprile 1975 n. 110, secondo cui sono munizioni da guerra le cartucce destinate al caricamento delle armi da guerra, nonché dall'art. 2, comma quarto, della stessa legge, in virtù del quale non possono essere munizioni per armi comuni da sparo quelle costituite con pallottole a nucleo perforante o aventi le altre caratteristiche di particolare capacità offensiva indicate nel predetto articolo. (Nella specie la Corte ha ritenuto che fossero da considerare munizioni da guerra le cartucce calibro 9 Parabellum, che vengono fabbricate e poste in vendita per il munizionamento di armi da guerra e che quindi sono naturalmente destinate a tale finalità, le quali sono dotate di capacità perforante in quanto costituite con ogiva incamiciata con lega acciaiosa e, pertanto, non possono essere poste in libera vendita, avendo caratteristiche vietate per il munizionamento civile).

    Ad un certo punto, però, qualcosa è cominciato a cambiare:
    Cass. pen. Sez. I, 17-11-2010, n. 44555 In tema di munizioni per armi, ai fini della riconducibilità delle stesse tra le munizioni per armi da guerra ovvero tra le munizioni per armi comuni, deve farsi riferimento alla definizione di munizioni da guerra contenuta nell'art. 1 della legge n. 110 del 1975 e alla disposizione di cui all'art. 2, comma quarto, stessa legge, secondo cui "le munizioni a palla destinate alle armi comuni non possono comunque essere costituite con pallottole a nucleo perforante, traccianti, incendiarie, a carica esplosiva, autopropellenti...", sicché, ove le munizioni abbiano caratteristiche vietate per il munizionamento civile, resta provato che esse sono destinate all'armamento bellico. (Fattispecie di annullamento con rinvio della sentenza di immotivata attribuzione al proiettile cal. 7,65 "parabellum" della caratteristica di munizione da guerra).

    Ma mica sempre:
    Cass. pen. Sez. I, 31-05-2011, n. 35106 In materia di reati concernenti le armi, l'introduzione nel catalogo delle armi comuni da sparo - attuata nel 1990 - di pistole semiautomatiche cal. 9, concerne armi che utilizzano proiettili cal. 9 corto, e non calibro 9 lungo, che, in quanto destinati ad armi da guerra, devono ritenersi munizioni per arma da guerra. (Fattispecie in cui l'imputato è stato condannato per avere detenuto presso la propria abitazione n. 6 cartucce calibro 9 "parabellum", tutte impiegate in armi da guerra e dotate di efficienza funzionale).

    Però... sempre più spesso ha iniziato a prevalere la ragione:
    Cass. pen. Sez. I, 05-12-2014, n. 6875 In tema di armi, la pistola semiautomatica 9 x 19 "parabellum" ha natura di arma comune da sparo, con la conseguenza che le cartucce cal. 9 x 19 GFL, che ne costituiscono la naturale dotazione, devono essere considerate munizioni di arma comune da sparo, la cui detenzione integra la contravvenzione prevista dall'art. 697 cod. pen.
    Cass. pen. Sez. V, 17-02-2017, n. 18509 Le cartucce cal. 9 x 19 "parabellum" devono essere considerate munizioni di arma comune da sparo, la cui detenzione integra la contravvenzione prevista dall'art. 697 cod. pen.

    Questo discorso riguarda la CARTUCCIA INTERA ED EFFICIENTE, però si riverbera anche sui relativi bossoli, dato che l'art. 1 della L. 110 del 1975, come abbiamo visto, dice che Sono munizioni da guerra le cartucce e i relativi bossoli, i proiettili o parti di essi destinati al caricamento delle armi da guerra.
    Dunque... il regime del bossolo segue quello della cartuccia intera e... se un bossolo è di cartuccia civile... non problem, il bossolo è detenibile... se la relativa cartuccia è militare, anche il bossolo tende a seguire lo stesso regime...
    Bella gatta da pelare, no?
    Anche perchè, diciamolo chiaramente, le Forze dell'Ordine e i giudici non si divertono a denunciare e condannare brave persone, incensurate, per fatti inoffensivi, ma la legge è legge: la materia è stata studiata e sviscerata a fondo in tutte le sedi, da quella parlamentare a quella delle scuole universitarie, tecniche, di polizia, etc...
    La faccenda era molto imbarazzante, perchè alcuni bossoli militari sono perfettamente identici, marchi a parte, ai bossoli di corrispondenti calibri civili: si pensi al 223 Remington e al 5,56 Nato, al 308 Winchester e al 7,62 Nato e al famigerato 9 Para, che, con palla in piombo, è da decenni consentito, con la denominazione 9 Luger.
    Non solo: talvolta il bossolo miliare, utilizzando l'innesco Berdan, è meno ricaricabile e dunque la sua offensività è meno "ripristinabile" riepetto ai bossoli dei corrispondenti civili...
    Dunque ci si è inventati di tutto da una parte per ammorbidire le norme o la loro interpretazione e dall'altra per "inertizzare" irrevocabilmente i bossoli: foratura, riempimento con cemento, silicone, colle, sintolit, etc... con effetti nefasti e distruttivi di munizioni anche rare e collezionabili.

    Alla fine sembra che si sia trovata la soluzione di buon senso, almeno per quanto riguarda i BOSSOLI SPENTI O INERTIZZATI:
    Ministero dell'interno
    Circ. 22/03/1999, n. 559/C-50.133-E-99
    Bossoli per armi portatili da guerra sparati. Quesito.
    Emanata dal Ministero dell'interno, Ufficio per l'amministrazione generale, Ufficio per gli affari della Polizia amministrativa e sociale, Area armi ed esplosivi - Settore I.
    Con la nota in riferimento codesto Ispettorato ha chiesto di conoscere se i bossoli risultanti dallo sparo di munizioni per arma da guerra portatile individuale debbano ricomprendersi tra le parti di munizioni da guerra ai sensi dell' art. 1, 3° comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110.
    Al riguardo, si comunica che la Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, nella seduta del 3 marzo 1999, considerato che le munizioni destinate alle armi da guerra sono prodotte in risposta a rigorosi capitolati emessi dall'Amministrazione della Difesa e di conseguenza una cartuccia allestita ricaricando un bossolo usato di provenienza militare non sarebbe destinabile al caricamento delle armi da guerra, ha espresso il parere, condiviso da questo Ministero, che in relazione al 3° comma dell' art. 1 della legge n. 110/1975, i bossoli in argomento non possono essere considerati parti di munizioni per armi da guerra mancando il requisito della destinazione, espressamente previsto dalla norma; ad essi, piuttosto, appaiono applicabili le previsioni di cui all'art. 97 del regolamento al T.U.L.P.S., R.D. n. 635/1940 (liberamente detenibili in numero illimitato, ancorché preinnescati), posto che la loro disponibilità derivi da ordinaria procedura di alienazione da parte dell'Amministrazione della Difesa o da rinvenimento quali "res derelictae".

    Si gradirà un cortese cenno di ricevuta.

    Il Direttore del Servizio
    Maddalena



    Che vuol dire?
    Vuol dire che la munizione da guerra è tale perchè risponde a requisiti progettuali, tecnici e merceologici intrinseci ben precisi, richiesti dai capitolati tecnici di appalto, produzione, etc...
    Questi requisiti ne determinano la destinazione.
    Questi requisiti riguardano la MUNIZIONE INTERA, nella sua complessità (palla, carica di lancio, bossolo, innesco).
    Una volta sparati, ovviamente, queste caratteristiche tecniche e questi requisiti non ce l'hanno più, si disperdono, vanno in fumo e dunque si trasformano e diventano privi del requisito delle destinazione d'uso militare.
    Dunque sono LIBERAMENTE DETENIBILI, ANCHE SE INNESCATI... sempre che:
    1) provengano da regolare dismissione;
    2) siano stati abbandonati o gettati via dall'amministrazione...
    Questo perchè comunque si presume che siano di proprietà dello Stato e dunque non devono provenire da atto illecito... (furto, peculato, appropriazione indebita...).
    Necessariamente questo aspetto lo dovevano specificare, ma questo è altro profilo.

    Che significa tutto ciò?
    Significa che una CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO ci dice che i bossoli SPARATI, ANCHE SE INNESCATI (ehm... io interpreto l'espressione come "inertizzati") rinvenuti casualmente sono di libera detenzione.
    Questo è LEGGE?
    No: la circolare NON è LEGGE, NON vincola i giudici e... neanche i dipendenti stessi del Ministero dell'Interno, però:
    a) ne orienta l'azione, secondo diritto, secondo logica e secondo il loro prudente apprezzamento, se vogliono discostarsene devono illustrare i motivi del proprio dissenso;
    b) può escludere il dolo, dato che instaura il legittimo affidamento della liceità della condotta... e non è poco...
    Finora pare che questo orientamento si sia... solidamente consolidato.
     
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    In realtà non sarebbe indispensabile, secondo la circolare del Min. Interno, specie se il bossolo è già in condizioni disperate (spaccato, deformato, arrugginito, schiacciato).
    Una soluzione meno distruttiva potrebbe essere quella di far calare una goccia di Sintolit sul fondo, ad otturare il foro di accensione, dopo avere reso inservibile l'innesco con un goccio di olio lubrificante o svitol.
    Il Sintolit è una colla/mastice da marmista, molto facilmente reperibile e dal costo contenuto. Diventa duro come la pietra e non removibile, definitivamente.
     
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