Metal detector e normative

Quando e dove è vietato l'uso del MD?

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  1. klaus06
     
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    Mi rendo conto di aver dimenticato di considerare un aspetto importante di questa pratica...

    Il sacrosanto rispetto della PROPRIETÀ PRIVATA...
    Mi pareva piuttosto ovvio, ma pare che così non sia...
    L'accesso alla proprietà privata è consentito solo se chi ha diritto di farlo concede l'ingresso o il passaggio o quanto meno, consapevolmente, non si oppone alla nostra permanenza nella sua proprietà.
    Questo non vuol dire affatto che se un terreno o una proprietà non sono recintati o se manchino cartelli di divieto si possa accedere.
    Ho letto addirittura qualcuno che scrive "se manca la recinzione ed entro in una proprietà altrui e mi faccio male, mi devono pure risarcire"...
    Certo... è vero, ma solo se chi ha titolo per escluderti ha permesso il tuo accesso.
    Altrimenti ti denuncia pure.
    E fa bene...
    Simili discorsi, che, se ci pensate, fanno accapponare la pelle... discendono un pochino da ignoranza e un pochino da un atteggiamento egocentrico ed egoista, sempre più diffusi, secondo il quale il diritto degli altri si dovrebbe piegare sempre e comunque alla volontà... ovviamente nostra...
    Dunque sentiamo dire che se un estraneo mi entra in casa o nel giardino lo Stato deve consentirmi addirittura di sparare, ma se lo facciamo noi... per carità! I proprietari devono stendere un tappeto di piume e petali di rose, offrirci un caffè e chiederci scusa della loro stessa presenza...
    Non è così, mi dispiace.
    I diritti sono una medaglia a due facce: sul retro ci sono sempre i diritti degli altri...

    La presenza di recinzioni e di cartelli rende esplicita ed inequivocabile la volontà dei proprietari di escludere gli estranei... ma se non ci sono... non è affatto detto che l'accesso sia consentito.
    Inoltre, vanno distinte nettamente la materia della responsabilità per cose in custodia, che ha un regime speciale, da quelle di chi accede in una proprietà privata.

    La proprietà privata è tutelata sia dalla Costituzione, che dal codice civile e dal... codice penale.
    Il Codice Penale prevede due tipologie di reati ipotizzabili:
    1) quelli che tutelano la proprietà privata intesa come luogo ove si svolge la vita privata del proprietario e dei suoi ospiti e
    2) quelli che tutelano i beni in sè e per sè considerati, come patrimonio e ricchezza personali.
    Per quanto riguarda il primo gruppo di norme, l’art. 614 è quella fondamentale: punisce la "violazione di domicilio" ovvero l'ingresso abusivo e non autorizzato nell’abitazione altrui, in un altro luogo di privata dimora e nelle appartenenze di essi contro la volontà di chi ha il diritto di escluderlo.
    Dunque non si può accedere nella "dimora", ma neanche nel garage, nel giardino, nel parco o nel cortile e nei terreni annessi alla casa, senza il consenso del proprietario o chi per lui possa autorizzarvi o meno.
    Anche se il proprietario non c'è.
    Anche se vive a centinaia di chilometri di distanza e non si affaccia a casa sua da anni, decenni, secoli...
    Esistono anche altre norme simili che tutelano la privacy delle persone sono quelle che sanzionano le "interferenze illecite nella vita privata" (Art. 615bis c.p., norma spesso invocata contro i c.d. "paparazzi"), quelle che sanzionano gli accessi abusivi e l’uso indebito di sistemi informatici/telematici, quelle che attengono all’intercettazione di comunicazioni scritte, telefoniche o informatiche.
    Dunque non sarebbe neanche consentito effettuare sorvoli con droni dotati di telecamera su proprietà altrui e sulla vita degli altri.

    Nel secondo gruppo di norme si trovano invece quei reati che, al pari delle fattispecie delineate nel Codice Civile, turbano il possesso della proprietà privata mediante... violenza.
    Per "violenza" si intende qualsiasi "forza" esercitata nei confronti di persone e cose.
    Anche lo scavo, per prendere una monetina, è una violenza al mio terreno. E la monetina è mia (e dello Stato, se è bene archeologico), non tua, dunque chi la prende senza permesso... ruba.
    Penso all’art. 631 c.p. il reato di "usurpazione", commesso da chi, per appropriarsi di una cosa immobile altrui, ne rimuove o altera i termini di confine.
    All’art. 633 c.p. che prevede il reato di "invasione di terreni o edifici", commesso da chi invade arbitrariamente (quindi abusivamente) terreni o edifici altrui al fine di occuparli o comunque trarne profitto (esempio più recente e noto di applicazione di questo reato è l’occupazione abusiva di alloggi popolari).
    All’art. 634 c.p. che punisce condotte di "turbativa violenta del possesso di cose immobili" ovvero quelle commesse da chi turba con violenza o minacce (alla persona) l’altrui possesso.
    L’art. 635 c.p., che è tra quelli che più ci interessano, punisce le condotte di "danneggiamento" ed è commesso da chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili cose (mobili o immobili) altrui.
    Per non parlare dell'art 624 c.p. che punisce il furto.
    Dunque, se si entra in una proprietà altrui, senza permesso, ci si rimane, si cerca con il MD, si scava, si calpestano le colture, ci si appropria di beni anche nascosti o sotterrati... si possono compiere diversi reati, tutti insieme.
    Anche se il proprietario è distante, se ne infischia della sua proprietà, l'ha abbandonata, etc...
    Eh, già... perchè, bontà nostra... tra i diritti del proprietario c'è anche quello di lasciare andare in malora la sua proprietà, abbandonarla, incendiarla, etc... purchè non metta in pericolo la pubblica incolumità delle persone che... stanno fuori dal perimetro della sua proprietà.
    La mancanza di una recinzione o di un cartello non ci solleva da responsabilità: basta la consapevolezza di non essere in un terreno di nostra proprietà e di essere entrati senza un'autorizzazione proveniente da chi ne abbia titolo.
    Tanto è vero che la legge prevede espressamente il diritto del cacciatore di entrare in fondi agricoli non chiusi, ma solo per inseguire la preda o raccogliere un animale ferito o ucciso. E questo solo perchè la preda non è del proprietario del terreno, ma è dello Stato.
    Il proprietario del terreno può comunque opporsi all'ingresso del cacciatore o del proprietario di un animale fuggito, catturare la bestiola e consegnargliela, e così via.
    Insomma... si tratta di buon senso: le cose degli altri sono cose degli altri... e vanno rispettate.
     
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1 replies since 9/4/2018, 10:37   289 views
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